I responsabili delle decisioni sull’accesso alla giustizia
Le sentenze emesse sotto l’egida della corte costituzionale, la quale ha esaminato la sola parte dell’articolo 82 del codice di procedura civile che esclude l’eccezione “salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti”, sono le numero 47/1971, 57/1979, 58/1979, 188/1997 e 381/2002. I responsabili delle decisioni che ne scaturirono sono: l’avvocato LEONETTO AMADEI, Francesco AMIRANTE, l’avvocato VIRGILIO ANDRIOLI, l’avvocato GUIDO ASTUTI, Franco BILE, FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, GIUSEPPE BRANCA, BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI, l’avvocato ENZO CAPALOZZA, Piero Alberto CAPOTOSTI (che ha partecipato a due decisioni), GIUSEPPE CHIARELLI, Riccardo CHIEPPA, l’avvocato Fernanda CONTRI (che ha partecipato a due decisioni), VEZIO CRISAFULLI, ANGELO DE MARCO, Ugo DE SIERVO, ANTONINO DE STEFANO, LEOPOLDO ELIA, l’avvocato Giovanni Maria FLICK, MICHELE FRAGALI, Renato GRANATA, ANTONIO LA PERGOLA, ARNALDO MACCARONE, l’avvocato ALBERTO MALAGUGINI, Annibale MARINI, l’avvocato Carlo MEZZANOTTE (che ha partecipato a due decisioni), Cesare MIRABELLI, COSTANTINO MORTATI, l’avvocato Guido NEPPI MODONA (che ha partecipato a due decisioni), LUIGI OGGIONI, Valerio ONIDA (che ha partecipato a due decisioni), LIVIO PALADIN, NICOLA REALE, l’avvocato ORONZO REALE, l’avvocato ERCOLE ROCCHETTI, GUGLIELMO ROEHRSSEN, MICHELE ROSSANO, l’avvocato PAOLO ROSSI, Cesare RUPERTO (che ha partecipato a due decisioni), Fernando SANTOSUOSSO, VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, l’avvocato Romano VACCARELLA, l’avvocato Massimo VARI, l’avvocato Giuliano VASSALLI, GIUSEPPE VERZÌ, EDOARDO VOLTERRA e Gustavo ZAGREBELSKY (che ha partecipato a due decisioni).
Un altro esempio è costituito dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Con il referendum del 1987, gli italiani scelsero di stabilire una responsabilità civile a carico di chi esercita funzioni giudiziarie; purtroppo avvocati e magistrati sono, tutt’oggi, autorizzati a svolgere dette mansioni. Era assente nel quesito referendario qualsiasi elemento che chiedesse agli italiani se essi volevano che lo Stato, ossia il contribuente, rispondesse dei danni causati da avvocati e magistrati esercenti funzioni giudiziarie; parimenti, la domanda era priva di qualsiasi riferimento ad una limitazione di responsabilità al dolo e alla colpa grave, i quali sono elementi che attengono più alla responsabilità penale che a quella civile. Ne scaturì, tuttavia, la legge c.d. Vassalli (de nuevo tu), la quale si limitava ad apportare qualche modifica alla legislazione esistente prima del referendum. Anche qui, come nel 1946, magistrati e causidici provvidero ad emettere una legge secondo loro ed in sprezzo all’articolo 28 della Costituzione. Si aggiunga che la giurisprudenza, ossia le opinioni personali di legulei e magistrati, ha, in seguito, aggiunto che per la domanda di risarcimento è indispensabile la rappresentanza di un azzeccagarbugli. È allora intervenuta la Corte di Giustizia europea, la quale ha stabilito che la legge sulla responsabilità civile dei magistrati è contraria al diritto dell’UE; ha, dunque, condannato la Repubblica italiana, ossia il contribuente, al pagamento delle spese legali, ciò sempre grazie ad avvocatura e magistratura. La Corte di Giustizia ha pure letto la sentenza in italiano, probabilmente credendo finalmente di far breccia nelle menti di legulei e magistrati. È verosimile che i giudici del Lussemburgo siano all’oscuro del fatto che azzeccagarbugli e magistrati prediligono ed utilizzano i dialetti locali per esprimersi.
A ben vedere, se si pone un barattolo di crema di cioccolata nelle mani di un pargolo e, quindi, si appende ad una parete, di fronte a lui, un foglio contenente l’avviso di evitare di ingerire crema di cioccolata, l’esito logico di detto ammonimento può essere facilmente previsto; sarebbe, dunque, irrazionale pretendere di deplorare la conseguente deglutizione della crema di cioccolata da parte del bambino. Parimenti, la responsabilità dello Stato, ossia del cittadino-contribuente, per i danni derivanti dagli atteggiamenti di azzeccagarbugli e magistrati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, può, in effetti, risultare ragionevole, laddove si considera che lo Stato autorizza, tutt’ora, simili figuri a ricoprire le suddette funzioni, sebbene consapevole del loro livello di incompetenza tecnico-giuridica.
Esiste un’ulteriore responsabilità a carico degli elettori i quali omettono, ogni volta, di informarsi sull’eventuale affiliazione all’avvocatura o alla magistratura dei candidati al Parlamento.