Esistono due generi di rimedi alle conseguenze derivanti dall’incompetenza tecnico-giuridica, quindi dagli atteggiamenti conseguenti di avvocati e magistrati:
a) l’applicazione delle leggi già in essere;
b) l’intervento a livello parlamentare.
LA LEGGE GIÀ IN VIGORE
Come visto, l’articolo 82, comma 3°, del codice di procedura civile, stabilisce l’obbligo di rappresentanza in giudizio, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti. L’articolo 6 della Legge 4 agosto 1955, n. 848 e l’art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, altrimenti dispongono, in conformità al diritto di rappresentare il proprio caso personalmente.
Si potrebbe, per assurdo, imitare legulei e magistrati, ovvero trascurare l’evoluzione del diritto suesposta e considerare i loro punti di vista personali. Nel decennio passato sono approdati alla corte di Strasburgo alcuni ricorsi di utenti italiani che denunciavano gli atteggiamenti di causidici e magistrati relativamente al diritto di accesso alla giustizia; appelli che sono stati rigettati con il favoreggiamento ed il concorso di Vladimiro Zagrebelsky (v. da 52’08’’), fratello di Gustavo. Nonostante ciò, i contenuti di detti ricorsi potrebbero essere giunti ad altre orecchie: nel 2009 fu modificato l’articolo 182 del codice di procedura civile. Ne discende che un eventuale vizio di rappresentanza che tenga in considerazione i desiderata di azzeccagarbugli e magistrati, può essere sanato.
L’altro rimedio legale in vigore è la tutela arbitraria delle private ragioni con violenza, contemplata dagli articoli 392 e 393 del codice penale come reato punibile solo quando si possa ricorrere al giudice. L’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale secondo la quale vi sarebbe l’obbligo di rappresentanza in giudizio è, evidentemente, in contrasto con il diritto di difesa, che dovrebbe essere preposto proprio per evitare che i conflitti si risolvano a mezzo della violenza. Ne consegue che, depositando personalmente una domanda o una risposta, è verosimile che l’avvocato o il magistrato giudicante le respingerà poiché la parte è impedita, secondo i loro desiderata, a stare in giudizio. Ne deriverebbe quindi, ai sensi degli articoli 392 e 393 del codice penale, che l’impossibilità di rivolgersi al giudice determina l’impunibilità della tutela delle private ragioni con violenza. Va notato che, per stare in giudizio, la controparte, salvo che sia essa stessa iscritta all’albo dei causidici, deve sottoscrivere una procura che conferisca un mandato al leguleio, al quale viene dato il potere di agire, non solo per conto, ma anche in nome del cliente. Ciò significherebbe che la violenza legittima può essere esercitata sulla persona o sulle cose dell’avvocato in luogo di quelle del suo assistito. Va aggiunto che, sebbene la violenza possa essere esercitata sulla controparte, è giusto scegliere come target il causidico, poiché l’obbligo incostituzionale - poiché ostacola o impedisce l’accesso alla giustizia - di nominare un azzeccagarbugli, è costantemente difeso dalla categoria forense piuttosto che dagli utenti.
Sta poi divenendo sempre più noto che le aule d’udienza rappresentano luoghi dove si commettono spesso reati; gli atteggiamenti di legulei e magistrati che conducono al diniego di accesso alla giustizia possono costituirne un esempio. Il rimedio, in questo caso, è il loro arresto in udienza, da parte di privati, contemplato dall’articolo 383 del codice di procedura penale, per la successiva imputazione dei reati.
Quanto a questi ultimi le condotte, compiute allo scopo di destabilizzare le strutture costituzionali – con particolare riferimento agli articoli 1, comma 2°, 2, 3, 21, 24, 70 e 111 della Costituzione -, che per la loro natura o contesto possono arrecare grave danno ad un Paese, sono considerate con finalità di terrorismo; molti cittadini, invero, sono tutt’oggi intimoriti al solo pensiero di criticare direttamente gli atteggiamenti di causidici e magistrati. Nei fatti, il diniego di accesso alla giustizia arreca grave danno all’Italia, destabilizzandone, altresì, le strutture economiche; ne conseguirebbe che, a parte i vari aspetti dell’istigazione sia a delinquere, che all’uso della violenza, ed applicando alla lettera le norme contenute negli articoli 270 bis e 270 sexies del codice penale, avvocatura e magistratura risulterebbero, nella pratica, associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. È probabile che, considerato il livello di incompetenza tecnico-giuridica raggiunto da azzeccagarbugli e magistrati, gli affiliati alle suddette associazioni ignorino i profili penali dei loro comportamenti; nessuno di essi, tuttavia, può invocare, a propria scusa, l’ignoranza della legge penale.
La formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio dovrebbe, infine, essere esercitata dalle parti private, in modo da evitare che la magistratura inquirente ostacoli o pregiudichi l’azione penale. Va considerato che l’articolo 231 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale nega l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero, senza fare riferimento a persone fisiche private.
LE POSSIBILI RIFORME
Peraltro è assente, nella Costituzione, una norma la quale preveda che avvocatura e magistratura occupino l’ufficio di pubblico ministero. Anche qui, come nel caso degli articoli 82 del codice di procedura civile e 24 della Costituzione, le leggi ordinarie sono state utilizzate oltraggiando le norme costituzionali. L’articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevede che le funzioni del pubblico ministero siano esercitate dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Secondo l’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, il procuratore della Repubblica è il titolare dell'azione penale che esercita personalmente ovvero delegandola ad uno o più magistrati. Per l'articolo 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, i magistrati di tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica. Il risultato pratico finale è che avvocatura e magistratura sono autorizzate ad esercitare l’azione penale, nonostante la loro provata incompetenza tecnico-giuridica. Una modifica normativa che si rende necessaria è, dunque, quella che preveda un ufficio del pubblico ministero costituito da persone competenti ed indipendenti in luogo di causidici e magistrati, in conformità alle previsioni costituzionali.
L’azione penale dovrebbe, poi, essere consentita anche ad organi diversi, ovvero più competenti ed indipendenti, dell’attuale ufficio del pubblico ministero; si pensi, ad esempio, ad enti o gruppi che hanno l’obiettivo di difendere l’ambiente, evitare le violenze famigliari, emarginare la corruzione nella pubblica amministrazione.
Un’altra soluzione potrebbe essere quella della composizione di organi giudicanti con giurie popolari indipendenti, come già previsto dalla Costituzione: i cittadini estranei alla magistratura possono, invero, comporre gli organi giudiziari. Sarebbe opportuna una legge che punti maggiormente alla partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della giustizia, tenuto conto della incompetenza tecnico-giuridica di avvocati e magistrati. I 19.000 individui circa che attualmente rappresentano corpi giudicanti di vario genere, sembra gravino sul bilancio dello Stato approssimativamente per 2 miliardi di euro, sottraendoli, in questo caso, a circa 238.000 persone che potrebbero beneficiare di un reddito minimo pari a €700 mensili.
Anche un piccolo cambio culturale potrebbe rivelarsi efficace; sono passati circa 25 anni dalle stragi, tra le altre, di Capaci e di via D’Amelio, per cui abbiamo beneficiato di tempo sufficiente al fine di capire le dinamiche che hanno portato a quegli eventi – le quali continuano a condurre ad avvocatura e magistratura -, raccogliere l’eredità consegnataci e comprendere la differenza del significato di termini quali “giudice” e “servitore dello Stato” da quelli, agli antipodi, di “avvocato” e “magistrato”. Tale confusione è contenuta anche nella costituzione la quale, tra l’altro, prima vieta l’istituzione di giudici speciali, poi concede la funzione giurisdizionale ad una singolare organizzazione come la magistratura, i membri della quale rispondono ad un consiglio, detto superiore, per quanto concerne aspetti carrieristici. Sarebbe forse più opportuno che i corpi giudicanti siano, invece, presieduti da giudici terzi, indipendenti e competenti.
È indispensabile, in altre parole, arginare il ruolo di avvocatura e magistratura e convogliare l’organizzazione giudiziaria verso giurie popolari. In quei Paesi dove le giurie sono maggiormente utilizzate, c’è stato qualche sporadico tentativo, da parte di avvocatura e magistratura, finalizzato a delegittimarle, puntando il dito su quel giurato che guarda twitter durante la pausa del processo o su quell’altro che ha uno sguardo da persona poco imparziale, razzista e via discorrendo. Esistono pure film che descrivono la giuria quale corpo giudicante alquanto influenzabile; caratteristica, questa, più propria dell’avvocatura e della magistratura. Tutti tentativi che sembrano avere attratto, sinora, poco seguito.
Un contrasto efficace alle due organizzazioni suddette dovrebbe, per effetto, beneficiare anche le finanze pubbliche oltre che il comparto della giustizia e l’equità sociale. Parte degli anticipi che i clienti sono costretti ad erogare, per finanziare le parcelle degli azzeccagarbugli e come conseguenza del presunto obbligo di rappresentanza in giudizio, potrebbe essere destinata ad accrescere la quota di contributo unificato, tenuto conto del reddito delle parti. Verrebbero rinforzate, in tal modo, le casse pubbliche a beneficio di uffici giudiziari composti da persone capaci ed indipendenti; sarebbero favorite le tasche degli utenti a scapito dei portafogli di legulei, della carriera dei magistrati, della corruzione, della magistratura, dell’avvocatura e di altre organizzazioni che risultano destabilizzanti o avverse all’ordine democratico.
Quando sentiamo parlare di “aumento della criminalità”, potremmo iniziare, come ulteriore antidoto, ad allenare le nostre menti affinché traducano la frase con le parole “aumento di avvocati e magistrati”.